A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 09 novembre 2022 in parte del territorio dei comuni di Ancona, Fano e Pesaro Urbino della durata di 12 mesi, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2023 serie generale nr 106, l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 991 del 3 maggio 2023 ha previsto la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
In particolare l’art. 5 della citata ordinanza prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita’ di natura commerciale ed economica , anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e s.m.i., il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, il diritto di richiedere una sospensione delle rate dei medesimi mutui con la ulteriore possibilita’ di scegliere se optare tra la sospensione dell’intera rata e la sospensione della sola quota capitale.
Pertanto qualora risulti titolare di
mutuo relativo ad edifici sgomberati
ovvero di mutui relativi alla gestione di attivita’ di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati
previa presentazione di autocertificazione ai sensi dpr 445/2000 del danno subito puoi richiedere la sospensione la sospensione delle rate dei medesimi mutui scegliendo poi se optare tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale
LA SOSPENSIONE POTRA’ ESSERE RICHIESTA FINO ALL’AGIBILITA’ O ALL’ABITABILITA’ DEL PREDETTO IMMOBILE E COMUNQUE NON OLTRE LA DATA DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, ad oggi stabilito al 11 aprile 2024
In entrambi i casi la sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello di sospensione ed il calcolo degli interessi e costi ai sensi accordo Abi ed Associazione dei consumatori del 18 dicembre 2009 (cd. “Piano Famiglie”).
Qualora si opti per la sospensione dell’intera rata gli interessi maturati durante il periodo di sospensione, calcolati come prima, saranno imputati in quote costanti nelle successive rate a scadere alla ripresa dei pagamenti secondo il piano di ammortamento originario.
Ti invitiamo a rivolgerti presso lo sportello cui è in essere il rapporto di mutuo per poter firmare la richiesta di sospensione scegliendo l'opzione preferita tra la sospensione rata intera o la sospensione della sola quota capitale.
Detta opzione dovrà essere effettuata entro 15 LUGLIO 2023 decorso tale termine sarà comunque possibile inoltrare la richiesta di sospensione ma le rate nel frattempo scadute non saranno incluse nell'opzione che quindi sarà efficace dalla rata immediatamente successiva alla data di scelta.
La sospensione non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria, la modifica dei tassi/spread applicati al contratto e/o la richiesta di garanzie aggiuntive.
Potrai rivolgerti alla filiale di competenza per avere tutte le informazioni necessarie.
La Banca si riserva il diritto di modificare l'eventuale agevolazione riconosciuta qualora dovessero intervenire modifiche o ulteriori specifiche alla normativa di riferimento sia da parte del legislatore nazionale che del Capo del Dipartimento della Protezione Civile o ulteriore organo all’uopo deputato
Tolentino, 25/05/2023
IL DIRETTORE
firmato C. Taddei